News - I veicoli fuori uso sono rifiuti

L’iscrizione negli elenchi del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) non esclude la natura di rifiuto speciale del veicolo nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione – con sentenza dell’inizio del mese – in riferimento alla sentenza del Tribunale di Taranto che ha dichiarato il titolare di una concessionaria di auto colpevole di attività di deposito incontrollato di rifiuti senza autorizzazione.

 

 

Reato contestato al commerciante in quanto – a suo avviso – i veicoli presenti nel piazzale antistante all’esercizio commerciale, lasciati, quanto meno in parte, da clienti che hanno acquistato veicoli nuovi, sono ancora in grado di marciare e dunque non sono fuori uso.

Per veicolo “fuori uso” giacente su terreno proprio o altrui, si deve intendere un veicolo a motore di categoria M1 e N1 (così come previsto della direttiva 2002/24) e quello a motore a tre ruote a fine vita che costituisce un rifiuto ossia un veicolo “di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Però il veicolo è anche da considerarsi fuori uso “con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore”. E anche in ogni altro caso in cui il veicolo in area privata risulta in evidente stato di abbandono.

Ne consegue che per veicolo “fuori uso” si deve intendere non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, ma anche quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quando risulta in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

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Lo afferma la Corte di Cassazione - con sentenza dell'inizio del mese - in riferimento alla sentenza del Tribunale di Taranto che ha dichiarato il titolare di una concessionaria di auto colpevole di attività di deposito incontrollato di rifiuti senza autorizzazione.

Reato contestato al commerciante in quanto - a suo avviso - i veicoli presenti nel piazzale antistante all'esercizio commerciale, lasciati, quanto meno in parte, da clienti che hanno acquistato veicoli nuovi, sono ancora in grado di marciare e dunque non sono fuori uso.

Per veicolo "fuori uso" giacente su terreno proprio o altrui, si deve intendere un veicolo a motore di categoria M1 e N1 (così come previsto della direttiva 2002/24) e quello a motore a tre ruote a fine vita che costituisce un rifiuto ossia un veicolo "di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi". Però il veicolo è anche da considerarsi fuori uso "con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore". E anche in ogni altro caso in cui il veicolo in area privata risulta in evidente stato di abbandono.

Ne consegue che per veicolo "fuori uso" si deve intendere non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, ma anche quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quando risulta in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.


Fonte: Greenreport.it

30/10/2013